Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z
Art. 2
Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.
Testo vigente dal 1 dicembre 1980
Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.
Testo vigente dal 1 dicembre 1980
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1980-11-18;791~art2 · fonte su Normattiva