Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Art. 2 — Termine di presentazione dell'istanza di conferma - Decadenza
L'istanza di conferma deve essere presentata entro il 31 maggio Trascorso inutilmente detto termine gli interessati decadono dai benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte.
Testo vigente dal 26 ottobre 1981
