Art. 11 — Limite alla presentazione di nuove domande
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' di cui agli articoli 1 e 2 non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha stabilito che il presente aricolo si applica anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennita' comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.
Testo vigente dal 4 luglio 2009
