Provvedimento abrogato dalla l. 29 luglio 2003, n. 229.
Abrogato dal 9 settembre 2003
Provvedimento abrogato dalla l. 29 luglio 2003, n. 229.
Abrogato dal 9 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1969 al 9 settembre 2003. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sui contenitori del prodotto di cui all'articolo 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:
tolto: a) il nome o la ragione sociale e la sede legale dello esportatore;
tolto: b) il peso netto e lordo espresso in chilogrammi;
tolto: c) precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora. E' consentito l'uso di una sigla in sostituzione della indicazione di cui alla lettera a). A richiesta dell'importatore e' altresi' consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera b) anche in libbre ed once. E' inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-03-10;116~art2 · fonte del testo