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Sui contenitori del prodotto di cui all'articolo 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:

  • a)il nome o la ragione sociale e la sede legale dello esportatore;
  • b)il peso netto e lordo espresso in chilogrammi;
  • c)precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora. E' consentito l'uso di una sigla in sostituzione della indicazione di cui alla lettera a). A richiesta dell'importatore e' altresi' consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera b) anche in libbre ed once. E' inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.

Testo in vigore dal 15 aprile 1969 al 9 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-03-10;116~art2 · fonte del testo