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Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano e tutte le indicazioni atte ad individuare la partita cui si riferisce il documento stesso.

Testo in vigore dal 15 aprile 1969 al 9 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-03-10;116~art3 · fonte del testo