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L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'articolo 1 destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canada' e' effettuato dallo Istituto nazionale per il commercio estero secondo le modalita' determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 15 aprile 1969 al 9 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-03-10;116~art4 · fonte del testo