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Per provvedere alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni chilogrammo di formaggio sottoposto a controllo. La riscossione di tale contributo e' effettuata a cura del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 15 aprile 1969 al 9 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-10;116~art5 · fonte del testo