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Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Testo in vigore dal 15 aprile 1969 al 9 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-03-10;116~art6 · fonte del testo