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L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione e' effettuato dall'istituto nazionale per le conserve alimentari. Tale istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneita' all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale. Sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 15 agosto 2009
