Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 2009 al 25 agosto 2016. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 23 luglio 2009, n. 99.
Abrogato dal 15 agosto 2009
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Articolo abrogato dalla l. 23 luglio 2009, n. 99.
Abrogato dal 15 agosto 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1969 al 15 agosto 2009. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione e' effettuato dall'istituto nazionale per le conserve alimentari. Tale istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneita' all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale. Sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-03-10;96~art7 · fonte del testo