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Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari percepisce dagli esportatori un contributo di lira 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato all'esportazione. La riscossione di tale contributo e' effettuata dal Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 25 agosto 1977

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