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E' istituito un diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o importato dall'estero, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, destinato al caricamento delle bombole, in aggiunta all'imposta erariale, o correlativamente alla sovrimposta di confine, di cui ai commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955, n. 1110.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
