Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1970, n. 311.
Abrogato dal 14 giugno 1970
Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1970, n. 311.
Abrogato dal 14 giugno 1970
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970. 162 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il diritto erariale di cui all'articolo precedente e' dovuto:
tolto: a) dall'esercente impianti di caricamento in bombole per il gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o di estera provenienza;
tolto: b) dall'importatore, all'atto dell'importazione, sempreche' il gas metano di origine estera sia confezionato in bombole. Gli impianti di caricamento comprendono le stazioni di compressione o di ricompressione, anche se annesse a impianti di estrazione o ad impianti di produzione, nonche' le stazioni di rifornimento di gas metano con colonnine. Tale diritto si applica qualunque sia l'impiego del gas metano compresso in bombole - ed e' dovuto sull'intero quantitativo di gas destinato al caricamento in bombole che sia prelevato dagli impianti di estrazione, dagli impianti di produzione o dai metanodotti o che sia importato dall'estero. Non e' ammessa alcuna detrazione per eventuali perdite per imperfetti collegamenti negli impianti durante il caricamento delle bombole alle rampe o presso le colonnine, eccettuati i casi di forza maggiore, sempreche' risulti esclusa la colpa dell'esercente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 MAGGIO 1970, N. 311
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art2 · fonte del testo