Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1970, n. 311.
Abrogato dal 14 giugno 1970
Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1970, n. 311.
Abrogato dal 14 giugno 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970. 60 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il diritto erariale dovuto in base all'art. 9 deve essere versato alla competente sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata una indennita' di mora del sei per cento. Detta indennita' e' ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 MAGGIO 1970, N. 311
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art10 · fonte del testo