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Il diritto erariale dovuto in base all'art. 9 deve essere versato alla competente sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata una indennita' di mora del sei per cento. Detta indennita' e' ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
