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L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, e' punito con la multa da lire 5000 a lire 100.000, nonche' con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale dovuto. Nel caso che la dichiarazione sia presentata entro i quindici giorni successivi al termine stabilito, in luogo della multa prevista dal primo comma del presente articolo si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art13 · fonte del testo