Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1970, n. 311.
Abrogato dal 14 giugno 1970
Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1970, n. 311.
Abrogato dal 14 giugno 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970. 64 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale frodato o che si sia tentato di frodare. La pena pecuniaria e', ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 MAGGIO 1970, N. 311
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art15 · fonte del testo