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Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale frodato o che si sia tentato di frodare. La pena pecuniaria e', ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art15 · fonte del testo