Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970. Leggi il testo vigente →
Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale frodato o che si sia tentato di frodare. La pena pecuniaria e', ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
