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Il diritto erariale di cui all'articolo precedente e' dovuto:

  • a)dall'esercente impianti di caricamento in bombole per il gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o di estera provenienza;
  • b)dall'importatore, all'atto dell'importazione, sempreche' il gas metano di origine estera sia confezionato in bombole. Gli impianti di caricamento comprendono le stazioni di compressione o di ricompressione, anche se annesse a impianti di estrazione o ad impianti di produzione, nonche' le stazioni di rifornimento di gas metano con colonnine. Tale diritto si applica qualunque sia l'impiego del gas metano compresso in bombole - ed e' dovuto sull'intero quantitativo di gas destinato al caricamento in bombole che sia prelevato dagli impianti di estrazione, dagli impianti di produzione o dai metanodotti o che sia importato dall'estero. Non e' ammessa alcuna detrazione per eventuali perdite per imperfetti collegamenti negli impianti durante il caricamento delle bombole alle rampe o presso le colonnine, eccettuati i casi di forza maggiore, sempreche' risulti esclusa la colpa dell'esercente.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art2 · fonte del testo