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Le ditte di cui ai precedente articolo devono munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per ciascun impianto di caricamento in bombole di gas metano, anche se attivati da una stessa ditta in uno stesso Comune. La licenza e' soggetta al pagamento di un diritto annuale di lire 5000 da effettuarsi:
- a)prima del rilascio della licenza, per gli impianti esistenti e per quelli di nuova installazione ed in caso di modifica della ragione sociale;
- b)entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, per le rinnovazioni.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
