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Una cifra pari al settantacinque per cento dell'importo dei contributi per marche versati in ciascun esercizio a seguito dei prelevamenti direttamente effettuati dai consulenti del lavoro e' registrata a nome dell'iscritto versante. La registrazione ha fini contabili e non accende credito dell'iscritto verso la gestione. I contributi versati in conformita' al presente articolo fanno parte delle entrate ordinarie della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art31 · fonte su Normattiva