Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente articolo 21 e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa. Le rimanenti somme sono, per meta', destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra meta' sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che dimostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1 per l'esercizio della professione di geometra. L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art30 · fonte su Normattiva