Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Art. 4 — Presidente
Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Il consiglio di amministrazione elegge anche un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
