Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresi', su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art5 · fonte su Normattiva