Art. 5 — Attribuzioni del presidente
Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresi', su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
