Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per piu' di due trienni consecutivi. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente. I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo la procedura prevista nell'articolo 4, comma 5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art5 · fonte su Normattiva