Art. 13
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[1]Agli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche elementari dello Stato e' esteso l'obbligo della iscrizione, prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni e l'Ente adempie a favore di essi e dei loro superstiti alle prestazioni indicate nei numeri da 1 a 5 del precedente art. 12.
[2]Ai fini della concessione della indennita' di buonuscita di cui al n. 4 dello stesso art. 12 il servizio utile e' quello effettivamente prestato con iscrizione all'Ente.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
