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[1]Ai fini tributari l'Ente e' considerato Amministrazione dello Stato.

[2]Gli atti che debbono essere prodotti all'Ente per le prestazioni previste nella presente legge sono esenti da qualsiasi tassa o contributo compresi quelli sindacali.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art25 · fonte del testo