Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 25
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[1]Ai fini tributari l'Ente e' considerato Amministrazione dello Stato.
[2]Gli atti che debbono essere prodotti all'Ente per le prestazioni previste nella presente legge sono esenti da qualsiasi tassa o contributo compresi quelli sindacali.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
