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[1]E' istituito, con sede in Roma, un Ente nazionale avente per scopo l'incremento dell'attrezzatura turistica, alberghiera e idrotermale (E.N.I.T.E.A.) nelle localita' prive o insufficientemente provviste di attrezzatura turistica.

[2]La costituzione ed il funzionamento dell'Ente stesso sono regolati con le norme stabilite nello statuto annesso, visto e firmato d'ordine Nostro, dai Ministri per la cultura popolare e per le finanze.

[3]Con decreto Reale, sentito il Consiglio dell'Ente, potranno essere apportate allo statuto le eventuali modificazioni che si dimostrassero utili per il migliore raggiungimento dei fini dell'Ente.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~art1 · fonte del testo