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[1]Il patrimonio iniziale dell'Ente e' costituito dal contributo di quindici milioni di lire da iscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio,

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~art3 · fonte del testo