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L'E.N.I.T.E.A. e' ammesso a godere dei benefici concessi dal R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, per i progetti che presentera' entro il 31 dicembre 1939-XVIII, cosi' prorogato per tale Ente il termine di cui all'art. 3 della medesima legge.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~art4 · fonte del testo