Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 16 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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[1]Nei casi di cui all'articolo precedente, il liquidatore dell'Ente sara' nominato con decreto Reale, il quale ne fissera' pure i compiti e le attribuzioni.

[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

[3]Imperatore d'Etiopia

[4]Il Ministro per le finanze

[5]Di Ravel

[6]Il Ministro per la cultura popolare

[7]Alfieri

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art16 · fonte del testo