Art. 1 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Art. 1.
tolto: L'Ente Nazionale Industria turistica e alberghiera (E. N.I.T.E.A.) ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento del patrimonio ricettivo nazionale, integrando, ai fini del movimento turistico nazionale la iniziativa privata ove questa si appalesi insufficiente e sostituendovisi ove sia mancante.
tolto: Esso pertanto puo' costruire, comperare, locare, arredare e gestire alberghi o parteciparvi con responsabilita' limitata al solo capitale apportato, nonche' compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attivita' anche in campo diverso da quello alberghiero e idrotermale, quando ne sia esplicitamente richiesto dal Ministero della cultura popolare per le necessita' del movimento turistico nazionale.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art1 · fonte del testo