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L'anticipazione di 400 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-1957 ai 1958-59 sara' versata in annualita' anticipate su un conto infruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nello stesso conto sara' tenuta ogni disponibilita' liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi previsti dall'art. 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art12 · fonte del testo