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Gli atti e i contratti relativi alle operazioni di credito di cui all'art. 1 sono esenti da imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali ed altri effetti di commercio. Detti atti, ove siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie con riduzione alla meta' dei diritti previsti dalle tariffe notarili.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art13 · fonte del testo