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All'onere di milioni 400 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1956-1957, si provvedera' a carico del fondo inscritto al capitolo n. 742 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art14 · fonte del testo