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L'accertamento dell'invalidita' compiuto dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di sottoporre a visita medica l'iscritto. E' richiesto, in ogni caso, il parere dell'organo direttivo della confessione religiosa dalla quale l'iscritto dipende.
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974
