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L'accertamento dell'invalidita' compiuto dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di sottoporre a visita medica l'iscritto. E' richiesto, in ogni caso, il parere dell'organo direttivo della confessione religiosa dalla quale l'iscritto dipende.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art11 · fonte del testo