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Il Comitato di vigilanza e' composto dai seguenti membri:

  • 1)Il presidente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;
  • 2)Il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • 3)il direttore generale degli Affari di culto del Ministero dell'interno;
  • 4)il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale;
  • 5)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • 6)quattro rappresentanti dei ministri di culto iscritti al Fondo. I membri di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale, su designazione del Ministro per l'interno, d'intesa con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate per quelli di cui al n. 6), scelti tra i ministri iscritti al Fondo. Essi durano in carica 3 anni e possono essere confermati. Per la prima applicazione del presente articolo, per i rappresentanti di cui al n. 6) si prescinde dal requisito della loro iscrizione al Fondo.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art3 · fonte del testo