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Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione e al ministro che abbia compiuto il 70° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido. Il Fondo puo' provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera e), della presente legge.
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 12 agosto 1967
