Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Al pagamento del contributo, ove non provveda direttamente l'iscritto, puo' provvedere l'organo direttivo della confessione religiosa da cui esso dipende. In ogni caso, prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, lo Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a darne avviso all'organo suddetto, concedendo un termine di tre mesi per la regolarizzazione. In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito sono dovuti, dalla data stessa, gli interessi di mora al tasso legale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N.903

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1973, n.903

    La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art7 · fonte del testo