Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

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E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero". Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce: una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale. L'istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo. - Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art1 · fonte del testo