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Il diritto alla pensione di invalidita' si acquista al momento della presentazione della relativa domanda quando risulti accertato che l'invalidita' stessa si e' verificata dopo almeno cinque anni di contribuzione al Fondo. Si considera invalido il sacerdote che si trovi nella permanente impossibilita' materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale. La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura fissa di lire 420.000 annue.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art10 · fonte su Normattiva