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L'accertamento dell'invalidita' e' compiuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di sottoporre a visita medica l'iscritto. E' richiesto in ogni caso, il parere dell'Ordinario del luogo nel quale l'iscritto esercita il suo ministero.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art11 · fonte su Normattiva