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I sacerdoti, che alla data indicata nell'articolo 20 contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facolta', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione. L'iscritto che, per ragioni del suo ministero, sia trasferito fuori del territorio italiano, ha facolta' di chiedere, entro un anno dalla data di cessazione dell'obbligo di iscrizione, la prosecuzione volontaria dell'iscrizione stessa. Analoga facolta' spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o congregazione religiosa. Gli ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento dei contributi previsti dagli articoli 6 e 17 della presente legge. L'iscritto che rientra in Italia, puo' chiedere, entro un anno dalla data di ripristino dell'obbligo di iscrizione, che gli sia riconosciuto utile il periodo di permanenza in territorio straniero a condizione che la permanenza sia stata determinata da ragioni del ministero sacerdotale. Le attestazioni dell'Ordinario, che esercita sull'iscritto la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, fanno piena prova dell'esistenza di tale ultima condizione. L'iscritto deve corrispondere al Fondo la riserva matematica occorrente a coprire l'intero periodo di mancata iscrizione.
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974
