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Lo Stato concorre alla copertura degli oneri del Fondo con un contributo annuo di lire 450 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60. Tale contributo verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art15 · fonte su Normattiva