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I sacerdoti iscritti al Fondo, che compiano il 70° anno di eta' entro il primo decennio dalla data indicata dall'articolo 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo. I sacerdoti iscritti al Fondo, che divengano invalidi ai sensi dell'articolo 10 entro il primo quinquennio dalla data indicata dall'art. 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art16 · fonte su Normattiva