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Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali, i privilegi Stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Si applicano, altresi' le norme che regolano i termini e le modalita' per la proposizione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonche' quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art19 · fonte su Normattiva