Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero

Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

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Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

  • a)vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dalla applicazione delle norme stesse;
  • b)decidere i ricorsi in via definitiva;
  • c)esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;
  • d)esprimere parere sugli, eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo;
  • e)determinare, entro il limite, massimo di lire 50 milioni annui, l'importo, a carico della gestione, da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 12 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art2 · fonte su Normattiva