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Al pagamento del contributo, ove non provveda direttamente l'iscritto, puo' provvedere la Curia vescovile del luogo dove egli esercita il suo ministero. In ogni caso, prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a darne avviso alla Curia vescovile del luogo dove l'iscritto esercita il suo ministero, concedendo un termine di tre mesi per la regolarizzazione. In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art7 · fonte su Normattiva