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Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, su domanda dell'iscritto, al compimento del 70° anno di eta', quando risultino versati almeno 10 anni di contribuzione al Fondo. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero, non si computa se uguale o inferiore.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art8 · fonte su Normattiva